Ripercussioni sulla vita del radioamatore, del nuovo decreto D.P.R. 5 ottobre 2001, n°447

IL SEGUENTE REGOLAMENTO E’ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2002. LE NOVITA’ PRINCIPALI RIGUARDANO LA POSSIBILITA’ D’USARE LE HF SU MEZZO MOBILE (AUTO-CAMION-BARCA), L’AUMENTO DELLA POTENZA MASSIMA AMMESSA CHE SALE DA 300 A 500 WATT, E LA POSSIBILITA’ PER LE SEZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI RADIOAMATORI DI AVERE UN NOMINATIVO PROPRIO. INOLTRE… LE LICENZE ASSUMONO DURATA DECENNALE E NON PIU’ QUINQUENNALE.
Qui di seguito un mio commento alla situazione attuale:
Ripercussioni sulla vita del radioamatore, del nuovo decreto D.P.R. 5 ottobre 2001, n°447.
 
Come sapete, è finalmente uscito, dopo anni di attesa, un nuovo regolamento per le radiocomunicazioni, che rinnova e modifica alcuni punti della normativa sui radioamatori.
Le conseguenze e le innovazioni principali si possono riassumere in alcuni punti essenziali. Anzitutto, il Radioamatore non è più soggetto a “concessione”, ma bensì ad “autorizzazione”; se volete è una finezza, ma viene riconosciuto il diritto del cittadino ad accedere all’attività di radioamatore, senza che lo Stato, per sua benevolenza, “conceda” ciò.
Ai fini pratici, è molto importante quanto scritto nell’Articolo 15, cioè che le licenze di Radioamatore che erano in corso di validità al 31-12-2001, acquistano validità decennale a far data dall’ultimo rinnovo…..e scadono il 31 dicembre: per esempio, se la vostra licenza sarebbe scaduta il 3 marzo 2002, ebbene la sua validità è prolungata, essa scadrà il 31-12-2007 !!! Tuttavia, alla scadenza avremo un obbligo in più: quello di fare un elenco degli apparati che si intende utilizzare per la propria attività di Radioamatore. Ma andiamo con ordine. Alla scadenza ( quindi entro il 31-12-2007, nell’esempio) occorre scrivere una dichiarazione che riporti ( vedi Art.36):
* Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio dell’interessato.
* indicazione della sede dell’impianto.
* gli estremi della patente di radiooperatore
* il nominativo assegnato alla vostra stazione
* un elenco con numero e tipo di apparati che si intende utilizzare, fissi, mobili e portatili.
* il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 35 ( non aver subìto condanne penali)
Occorre allegare a questa dichiarazione: l’attestazione del versamento dei contributi annuali dovuti ( il famoso “canone” che ora si chiama “contributo”).
Da notare, molto interessante, che una volta inviata questa dichiarazione, se il Ministero non ci comunica nulla entro 4 settimane, la licenza si intende tacitamente rinnovata (istituto del silenzio-assenso)!!!! Non dobbiamo più spedir via l’originale ed attendere per anni il suo ritorno !
Altra novità importante, all’Articolo 32 comma 2 si specifica che l’attività di radioamatore può essere svolta al di fuori della sede dell’impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. Pertanto, ora si può operare dalla macchina, o dalla barca, anche in HF ! Il tanto atteso “mobile in HF” è dunque arrivato !
E la potenza di 300 W ? Ebbene, anche la regola sulla potenza è stata rivista, e l’Articolo 34 comma 2 specifica che per le ex licenze Ordinarie (ora denominate autorizzazioni generali di classe A) , il limite di potenza è di 500 W, non più intesi come potenza di alimentazione dello stadio finale, ma come potenza effettiva all’antenna. Pertanto, comperatevi un buon wattmetro, mettetelo in serie al lineare, verificate di non superare i 500 W e sarete in regola. Per le ex licenze Speciali (ora denominate autorizzazioni generali di classe B) invece, il limite rimane 10 W.
Circa le radioassistenze, l’Articolo 40 dice che occorre solo inviare una “tempestiva comunicazione” indicante l’elenco dei nominativi dei partecipanti alla radioassistenza, il luogo e il giorno in cui si terrà la manifestazione. Non pare ci sia più da pagare nulla…ma staremo a vedere cosa dirà il decreto attuativo della legge, di prossima emissione, in materia di contributi.
Circa i ponti ripetitori, l’Articolo 41 dice che “le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di
a) stazioni ripetitrici analogiche e numeriche (ponti e digipeater)
b) impianti automatici di ricezione, .. , ritrasmissione … messaggi ( quindi BBS e cluster)
c) impianti destinati ad uso collettivo (??? non è chiaro cosa siano !)”
Quindi, a meno di ulteriori leggi o deroghe, il singolo radioamatore non può chiedere di installare un ponte ripetitore.
Ulteriore importante innovazione, è che le sezioni delle associazioni a carattere nazionale dei radioamatori possono avere un nominativo ed installare una stazione… la Sezione di Parma si adopererà per richiedere al più presto un nominativo.
Come ultimo, uno sguardo agli SWL: è libera l’attività di solo ascolto sulle frequenze dei radioamatori. Non occorre quindi più nemmeno comunicare l’inizio dell’attività di radioascolto.
 
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato:
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Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale
 
1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e controllo nonche' quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso.
5. Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione.
9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.
 
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7.
 
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9. - Validita'
 
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
 
Art. 10. - Domande e dichiarazioni
 
1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
 
OMISSIS…
 
Art. 15. - Adeguamento
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni e le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l’articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16. - Verifiche e controlli
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.
OMISSIS…
Sezione 7^ - Radioamatori
Art. 32 - Definizione
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su un mezzo mobile, escluso quello aereo.
 
Art. 33 - Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
 
Art. 34 - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 W.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 W.
 
Art. 35 - Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
 
Art. 36 - Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minoreni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
 
Art. 37 - Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero dell comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
 
Art. 38 - Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
 
Art. 39 - Calamità ­ contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dell'articolo 32.
 
Art. 40 - Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
 
Art. 41 - Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1 e 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti, automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
 
Art. 42 - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle suole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero delle difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dell'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di staizone di radioamatore.
 
Art. 43 - Ascolto
1. E'libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
 
Art. 45 - Capo 2 - Norme finali e transitorie: Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale.
 
Art. 46 - Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.