Regolamento per il Monte Cassio
REGOLAMENTO PER IL MONTE CASSIO
(approvato dalla Assemblea Generale dei soci il 1° Marzo 1970)
(aggiornato dal C.D. di sezione il 15 Settembre 2004)
Art. 1
L’impianto realizzato sul Monte Cassio dalla Sezione di Parma della Associazione Radioamatori Italiani è destinato a scopi culturali, ricreativi rientranti nell’ambito del radiantismo, nonché alla ricerca scientifica o ad attività attinenti comunque la ricezione e trasmissione di segnali radio, nei limiti e nei modi consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 2
L’impianto, comprese le attrezzature accessorie di servizio, sia tecnico che logistico, è di esclusiva proprietà dei soci della Sezione.
E’ esclusa all’A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – la possibilità di rivendicare qualsiasi diritto riguardante sia la proprietà dell’impianto che la sua destinazione ed impiego.
Art. 3
La utilizzazione dell’impianto e delle attrezzature accessorie spetta di diritto a tutti i soci in regola con quanto stabilito dallo Statuto della Sezione, secondo le modalità indicate nei successivi art. 6 e 7.
La utilizzazione dell’impianto è preclusa ai soci non in regola con il versamento della quota associativa, e per i minori è consentita previa autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
Art. 4
In via eccezionale e per motivi di comprovato interesse per la sezione, la utilizzazione dell’impianto può essere consentita anche a non soci previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
In ogni caso la utilizzazione dell’impianto da parte di non soci è subordinata alle esigenze dei soci medesimi.
Art. 5
La priorità di utilizzazione dell’impianto spetta alla Sezione.
Art. 6
La utilizzazione dell’impianto da parte dei singoli soci o di gruppi è concessa previa richiesta dell’interessato o degli interessati, da inoltrarsi al responsabile incaricato di coordinare l’attività sul M. Cassio; in tale richiesta dovrà essere specificato il tipo di attività che si intende svolgere e la durata della medesima; l’incaricato concorderà con gli interessati la data e la durata della utilizzazione medesima, consegnando le chiavi di accesso all’impianto che dovranno essere riconsegnate al medesimo nel più breve tempo possibile.
Le chiavi di accesso all’impianto e le sue copie non dovranno essere consegnate a più soci o a più gruppi di soci che intendano utilizzare l’impianto nello stesso periodo di tempo. La precedenza dell’utilizzo spetterà a chi ne ha fatto richiesta per primo.
L’utilizzo dell’impianto non deve modificare in modo permanente la struttura fisica esistente. Per qualsiasi operazione o attività che comporti tale modifica si deve chiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo di Sezione che delibererà in tal senso.
La utilizzazione dell’impianto come stazione trasmittente può in ogni caso essere consentita solo al socio od ai soci che intendano usufruire del proprio nominativo oppure utilizzino il nominativo di Sezione IQ4AD dopo essere stati autorizzati a ciò dal Consiglio Direttivo di Sezione.
Qualsiasi responsabilità derivante dalla non osservanza della disposizione di cui al comma precedente è attribuita interamente al socio od ai soci inadempienti.
La stessa disposizione si applica anche nel caso di utilizzo dell’impianto da parte di non soci, che tuttavia non potranno utilizzare il nominativo di Sezione IQ4AD.
Art. 7
Al momento della presa in consegna dell’impianto il socio od i soci interessati dovranno accertarsi scrupolosamente che tutte le attrezzature e gli accessori relativi all’impianto stesso siano in perfetta efficienza e che la dotazione dei materiali si trovi nello stato d’uso indicato nell’apposito riquadro posto nella sala operativa. Analoga cura deve essere osservata al momento della cessazione della permanenza dei locali.
Nel caso in cui il socio od i soci riscontrassero irregolarità di funzionamento nelle apparecchiature comuni, ammanchi di materiale o danni alle installazioni fisse ed accessorie, dovranno darne immediata comunicazione al responsabile del servizio, il quale procederà agli accertamenti del caso provvedendo successivamente a rendere edotto il Consiglio sulla natura ed entità delle irregolarità accertate.
I danni o gli smarrimenti di materiali accertati, imputabili a negligenza da parte dei soci, saranno a questi addebitati e dovranno essere risarciti interamente.
Art. 8
Sono radiati dalla Sezione o sospesi dalla utilizzazione dell’impianto i soci che durante la permanenza nei locali sul M. Cassio siano incorsi in gravi irregolarità tra le quali le seguenti:
- utilizzazione dell’impianto per fini diversi da quelli stabiliti dall’art. 1 del presente Regolamento.
- effettuazione di trasmissioni radio su frequenze non consentite dalle vigenti disposizioni.
- compimento di atti contrari al buon costume, all’ordine pubblico o comunque antitetici con i principi ispiratori propri del radiantismo.
- utilizzazione dell’impianto come stazione trasmittente senza l’uso del nominativo ministeriale.
- negligenza grave nella utilizzazione delle attrezzature della sezione, ancorché questa non abbia provocato danni alle attrezzature stesse.
- inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento in generale, ed in particolare di quelle previste dall’art. 7.
- inadempienza nel risarcimento dei danni provocati per propria colpa accertata dal Consiglio.
- La sospensione non può, in ogni caso, essere applicata nei confronti dei soci resisi responsabili delle irregolarità di cui ai punti 1), 2), 3), e 7).
Art. 9
Il Consiglio direttivo della Sezione provvede ogni anno alla nomina di un responsabile al coordinamento della attività sul Monte Cassio.
Il responsabile preposto al M. Cassio deve:
- vigilare sulla utilizzazione dell’impianto da parte dei soci e dei non soci, con visite periodiche agli impianti soprattutto dopo ogni utilizzo.
- concordare i turni di utilizzazione dell’impianto da parte dei soci e dei non soci.
- provvedere alla sostituzione delle chiavi del solo lucchetto esterno, e del lucchetto stesso, quando ritenuto necessario, e alla loro distribuzione come specificato nell’art. 15.
- accertare le responsabilità eventuali conseguenti a danneggiamento o smarrimento delle attrezzature da parte dei soci e riferire in merito al Consiglio.
- accertare che le attrezzature ed i materiali in dotazione all’impianto siano in normali condizioni d’uso, provvedendo altresì alla normale manutenzione e proponendo al Consiglio le operazioni eventualmente necessarie al fine di garantire la funzionalità dell’impianto stesso.
Art. 10
La utilizzazione dell’impianto è consentita ai soci ARI Radio Club qualora se ne renda la disponibilità da parte dei soci ordinari.
Art. 11
La sezione ed i membri del Consiglio non sono chiamati a rispondere per danni ai materiali dei soci derivanti da difettoso funzionamento delle attrezzature dell’impianto, come pure non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone, derivanti dalla utilizzazione dell’impianto stesso.
Art. 12
La radiazione dalla sezione, nonché la sospensione dalla utilizzazione dell’impianto sul M. Cassio, non comporta per il socio cui è stato applicato il provvedimento da parte del Consiglio, acquisizione alcuna di diritti di rivalsa su apparecchiature dallo stesso eventualmente donate alla sezione, o su quote contributive straordinarie eventualmente versate.
Analogo criterio si applica nei confronti dei soci che cessano di far parte della sezione.
Art. 13
Le spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto graveranno sul bilancio annuale della Sezione e verranno deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Eventuali spese straordinarie per ampliamento delle attrezzature o potenziamento delle stesse dovranno essere deliberate dalla Assemblea dei soci, che dovrà anche indicare, di volta in volta i mezzi di copertura delle spese medesime.
Art. 14
La iscrizione alla Sezione di Parma della Associazione Radioamatori Italiani comporta l’obbligo della osservanza del presente Regolamento da parte degli iscritti medesimi.
Art. 15
Le chiavi dell’impianto del Monte Cassio sono custodite presso la Sezione. In assenza del responsabile incaricato di coordinare l’attività sul Monte Cassio, le chiavi potranno essere consegnate ai richiedenti anche dal Presidente di Sezione o dal Segretario, previo compilazione del registro attività come da Art. 16.
Art. 16
Registro attività:
ogni attività da svolgersi sul Monte Cassio dovrà essere registrata su apposito registro, che conterrà le indicazioni della durata dell’attività, del nome del Socio cui vengono consegnate le chiavi, che sarà ritenuto responsabile ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, la data di consegna e di riconsegna delle chiavi, ed inoltre la firma del Socio e di chi consegna le chiavi.
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