Regolamento di sezione
REGOLAMENTO INTERNO Dl SEZIONE
SEZIONE DI PARMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I.di Parma è stata originariamente costituita il 12/5/1946. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento d'attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale dell' A.R.I. e con il Comitato Regionale per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art.3 dello Statuto Sociale.
Art 2 COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia, ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.
Art. 3 PATRIMONIO
II patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risultante dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.
Art. 4 AMMISSIONE E QUOTE
Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. II versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale ARI.. I soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi, i soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto;
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo soci effettivi)
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.
Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE - Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettere a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 ORGANI
Sono organi della Sezione:
a) L'Assemblea della Sezione;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.
Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.
Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tale caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.
Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE
Il C.D. stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria nonché il relativo Ordine del Giorno; provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai soci mediante lettere di convocazione da inviarsi per posta ordinaria a mezzo di lettera semplice almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
Art. 12 COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria dei soci devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione
b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1° ottobre e terminerà il 30 settembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica della Sezione;
c) la relazione del Collegio Sindacale sull'argomento della gestione contabile
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 COMPOSIZIONE
II Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto personale e diretto fra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente
b) un Vice Presidente
c) un Segretario - Cassiere.
Il CD, inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile a rappresentare la Sezione presso il CRER ogni altro Consigliere, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, e possono essere rieletti fino e non oltre a tre mandati triennali consecutivi.
Art. 14 ELEZIONE
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice a ciascun Socio:
a) L'elenco dei soci che godono dei diritti sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano;
d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.
Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.
L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.
Art. 15 CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.
Art. 16 POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sulla ammissione degli aspiranti soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.
Art. 17 VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; è ammessa la delega in misura non superiore ad una delega per Consigliere, fatto salvo che i Consiglieri fisicamente presenti dovranno sempre e comunque rappresentare la maggioranza del Consiglio stesso. Nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1 ); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consig1io Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dai Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consig1io e dell'Assemblea dive essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei soci tramite circolare.
Art. 20 LIBRO GIORNALE-LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 19:
a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc... ), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione
Come i libri sociali, di cui all'Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.
Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione ARI può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, già viste agli art. 19 e 20.
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE
Art 22 ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, eletti per referendum fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni, e possono essere rieletti fino e non oltre a tre mandati triennali consecutivi. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo di Sezione. E' compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.
Art 23 POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più soci.
Art 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un sindaco, i sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i sindaci indicono una Assemblea Straordinaria nella quale si procede all'elezione del sindaco mancante. Il sindaco cosi nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.
Art 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.
CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE
Art 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.
Art 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci, in questo ultimo caso il C.D. ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quote sociali, apposita scheda sotto il controllo dei sindaci.
a) le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i soci effettivi, in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:
1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale;
2) lo scioglimento della Sezione;
3) per la revisione e modifica del presente Regolamento;
4) per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dalla Assemblea dei Soci.
Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinino assistiti da uno o più soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.
Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria; può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento piu uno dei soci effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.
Art. 32 VERBALE Dl ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dallArt. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede centrale dell'ARI ed al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di Sezione come da Art. 13 del presente regolamento.
Art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE
Il Segretario-Cassiere è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente e del Segretario sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI
I soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc...) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla sede Centrale dell'ARI, che ne disporrà l'utilizzo e l'eventuale assegnazione. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.
PER L'USO DELLE STRUTTURE DEL MONTE CASSIO, E' IN VIGORE L'APPOSITO REGOLAMENTO
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