Mobile

Sezione 7^ - Radioamatori
Art. 32 - Definizione
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su un mezzo mobile, escluso quello aereo.
 
(DAL DECRETO n. 447)