Licenza

Ai fini pratici, è molto importante quanto scritto nell’Articolo 15, cioè che le licenze di Radioamatore che erano in corso di validità al 31-12-2001, acquistano validità decennale a far data dall’ultimo rinnovo…..e scadono il 31 dicembre: per esempio, se la vostra licenza sarebbe scaduta il 3 marzo 2002, ebbene la sua validità è prolungata, essa scadrà il 31-12-2007 !!! Tuttavia, alla scadenza avremo un obbligo in più: quello di fare un elenco degli apparati che si intende utilizzare per la propria attività di Radioamatore. Ma andiamo con ordine. Alla scadenza (quindi entro il 31-12-2007, nell’esempio) occorre scrivere una dichiarazione che riporti ( vedi Art.36):
* Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio dell’interessato.
* indicazione della sede dell’impianto.
* gli estremi della patente di radiooperatore
* il nominativo assegnato alla vostra stazione
* un elenco con numero e tipo di apparati che si intende utilizzare, fissi, mobili e portatili.
* il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 35 ( non aver subìto condanne penali)
Occorre allegare a questa dichiarazione: l’attestazione del versamento dei contributi annuali dovuti ( il famoso “canone” che ora si chiama “contributo”).
Da notare, molto interessante, che una volta inviata questa dichiarazione, se il Ministero non ci comunica nulla entro 4 settimane, la licenza si intende tacitamente rinnovata (istituto del silenzio-assenso)!!!! Non dobbiamo più spedir via l’originale ed attendere per anni il suo ritorno !
 
LEGGI GLI ARTICOLI DEL DECRETO:
 
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9. - Validita'
 
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
 
Art. 15. - Adeguamento
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni e le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l’articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.