Decreto310703

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Capo VII

RADIOAMATORI

Art. 134

Attività di radioamatore

1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in

linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su

mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e

di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione

generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente

personale senza alcun interesse di natura economica.

2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con

apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e

dell’allegato n. 26.

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4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di

radioamatore.

Art. 135

Tipi di autorizzazione

1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di

due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla

raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande

di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di

radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse

bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz

con potenza massima di 50 Watt.

Art. 136

Patente

1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di

radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di

operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative

prove di esame.

Art. 137

Requisiti

1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico

Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto

disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia

residente in Italia;

b) abbia età non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due

anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli

effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 138

Dichiarazione

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1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;

b) indicazione della sede dell’impianto;

c) gli estremi della patente di operatore;

d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;

f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.

2. Alla dichiarazione sono allegate :

a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle

responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 139

Nominativo

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non

può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della

dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni

dall’assegnazione del nominativo stesso.

Art. 140

Attività di radioamatore all’estero

1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata

ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni

temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su

mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in

Italia.

2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei

Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero

l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con

decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno

temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento

delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel

Paese visitato.

Art. 141

Calamità - contingenze particolari

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1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari

di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali

collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.

Art. 142

Assistenza

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in

occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi

periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della

durata e dell’orario dell’avvenimento.

Art. 143

Stazioni ripetitrici

1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto

delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione

generale per l’installazione e l’esercizio:

a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;

b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di

messaggi;

c) di impianti destinati ad uso collettivo.

2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a

comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139

relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 144

Autorizzazioni speciali

1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e

l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:

a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;

b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti,

ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica

della scuola o dell’istituto;

c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal

Ministero della difesa;

d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;

e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori

nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti

di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione

generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.

 

ALLEGATI:

Art. 35

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati,

l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale

l’autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe

A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le

attività di cui all.articolo 1, comma 1.

 

Art. 36

Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato

versa un contributo annuo, compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione

di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei

costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

 

Art. 42

Contributi provvisori - conguagli

1. Per l’anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in

acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali

e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d.uso delle frequenze, entro

un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento

dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo

termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

3. I titolari di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni

radioamatoriali, di cui all.articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli

articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35,

36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del

Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla

data della relativa comunicazione.

 

 

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CONTRIBUTI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Tipologia dei contributi

1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione

elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di

contributi:

a) per l’istruttoria delle pratiche;

b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull.espletamento del servizio

e sulle relative condizioni.

2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d.uso

delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un

contributo per l’utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e

quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente

articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2

sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese

di validità della concessione dei diritti d’uso.

4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell’autorizzazione generale, i contributi

versati rimangono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.

5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

 

 

Art. 2

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con

le seguenti modalità:

a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello

Stato;

 

178

c) accreditamento bancario a favore dell.ufficio italiano cambi per il successivo

versamento all.entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere

acquisito all.entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

 

 

Art. 3

Termini per il pagamento e attestazione

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:

a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d.uso delle frequenze,

mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all.organo competente del

Ministero:

1) per istruttoria, a corredo della domanda;

2) per vigilanza e mantenimento nonché per l’uso delle frequenze, entro trenta giorni

dalla comunicazione della concessione del diritto d’uso delle frequenze, con

conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;

b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la

concessione del diritto d.uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di

versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all.organo di cui alla

lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte

del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e

mantenimento ovvero dell.intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e

37.

2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31

gennaio di ciascun anno.

 

 

Art. 4

Ritardato o mancato pagamento

1. E. consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno

con l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per

ogni mese o frazione di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il

termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall.articolo 102 del Codice, in

ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la

medesima maggiorazione fino all.eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il

periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

 

 

Art. 5

Contributo per esami

 

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all.espletamento dei

servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.

 

 

203

Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H

(art. 134)

 

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività

radioamatoriale.

 

 

Capo I

ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE

 

Sezione I

Scopo ed ambito di applicazione

 

Art. 1

Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L. autorizzazione generale di classe A e di classe B per l.impianto e l.esercizio di stazione

di radioamatore di cui all.articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.

2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio

all.ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per

territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.

3. Il rinnovo dell.autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante

presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente

allegato.

4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione

di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.

5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti

autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al

competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub

allegati B e C al presente allegato.

 

Art. 2

Patente

1. E. recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione

di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione .Harmonized Amateur

Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ..

3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1,

sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da

effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell.articolo 3

del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.

 

204

4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione

CEPT TR 61-02, in possesso della patente .HAREC., classe A o B, in occasione di loro

soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la

corrispondente patente italiana.

5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è

tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:

a) copia della denuncia presentata all.autorità di pubblica sicurezza. competente a

riceverla;

b) n. 2 fotografie formato tessera.

 

Art. 3

Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il

conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:

a) per la patente di classe A:

a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di

cui al sub allegato D al presente allegato;

a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e

ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del

programma di cui alla lettera a1);

b) per la patente di classe B:

b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.

3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.

4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere

facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.

5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli

ispettorati territoriali.

6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono

superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al

comma 1, lett. a2).

7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione

alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono

chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La

commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento

degli esami dandone comunicazione agli interessati.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l.attestato di cui al sub

allegato E, al presente allegato.

 

 

205

Art. 4

Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,

contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente

ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno,

accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;

b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;

c) una marca da bollo del valore corrente;

d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.

2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di

norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

 

Art. 5

Esoneri prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all.articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che

pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei

seguenti titoli:

a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato

dal Ministero;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;

b) laurea in ingegneria nella classe dell.ingegneria dell.informazione o equipollente;

c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto

statale o riconosciuto dallo Stato.

3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova

scritta di cui all.articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe

B di cui all.articolo 2.

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro

titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di

provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

 

Art. 6

Nominativo

1. Il nominativo, di cui all.articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il

primo è I (nona lettera dell.alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non

più di tre lettere.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

 

206

a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del

Codice.

 

Art. 7

Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono

presentare domanda in bollo:

a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;

b) per la classe B all’ispettorato del Ministero, competente per territorio.

2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della

relativa domanda.

 

Art. 8

Tirocinio

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell.apprendimento del

codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima

di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare

sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è

responsabile del corretto uso della stazione.

 

Art. 9

Ascolto

1. I soggetti di cui all.articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato

dell.attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di

cui al sub allegato F al presente allegato, l.iscrizione in apposito elenco e l.assegnazione

di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato

conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.

2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave

Listener) è formata da: .lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di

appartenenza..

 

Art. 10

Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

1. L’autorizzazione generale di cui all.articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui

all.articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a

mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato,

dell.autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici

automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la

sperimentazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale

concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo,

comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di

ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all.articolo 6, comma 2,

lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle

frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di

radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione,

previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all.Unione Internazionale delle

Telecomunicazioni (UIT).

4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l.installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici

automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto

indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono

tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,

all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi

ai servizi di comunicazione elettronica.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della

portante radio.

6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli

intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi

automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell.ultimo

segnale.

7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. E. consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande

di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono

effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta

giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità

di presentare nuova dichiarazione.

 

 

Sezione II

Norme tecniche

 

Art. 11

Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite

possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal

piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

 

208

Art. 12

Norme d’esercizio

1. L.esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme

legislative e regolamentari vigenti e con l.osservanza delle prescrizioni contenute nel

Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. E. vietato l.uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare,

salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta

responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla

quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od

estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano

notificato la loro opposizione.

4. E’ consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di

comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle

finalità proprie dell’attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio

chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate

esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso

l.impiego del codice .Q. e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All.inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di

esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni

numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in

ogni pacchetto.

7. E. vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che

possono dar luogo a falsi allarmi.

8. E. vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;

è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi

intercettati e involontariamente captati.

 

Art. 13

Trasferimento di stazione

1. Nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di

radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato

nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente

ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare

dell.autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi

dell.articolo 139 del Codice.

 

Art. 14

Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento

ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica

sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di

radioamatore, di cui all.articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve

essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli

ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

 

Art. 15

Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione

delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti

potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla

linea di alimentazione dell.antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza

della massima ampiezza dell.inviluppo di modulazione:

a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W

b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

 

Art. 16

Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate,

modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa

internazionale di settore.

2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove

predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze

diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono

comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all.articolo 12.

 

Art. 17

Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui

all.articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,

ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad

altri impianti di radiocomunicazioni.

 

 

 

 

Capo II°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 18

Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto

dell.articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di

dichiarazione, ai sensi dell.articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti in

essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre

2001.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti,

abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di

cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.

 

Art. 19

Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali

per effetto dell.articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di

classe B individuate nell.articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla

data di entrata in vigore, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della

raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa

domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

 

 

Art. 20

Autorizzazioni generali speciali

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate

statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all.articolo 144

del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni

locali.