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Art. 42 - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle suole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero delle difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dell'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di staizone di radioamatore.
( dal Decreto n. 447 )