Accesso

Premesso che una vecchia norma, che non credo abrogata, diceva:
Accesso nel domicilio di possessori di impianti radioelettrici
I funzionari e gli agenti di P.S. possono accedere ai locali incui sono custoditi apparati radioelettrici. Il consenso all’accesso può essere fornito dal concessionario o, nel caso di utilizzo di apparecchiature di debole potenza in C.B., dal titolare dell’autorizzazione o da un familiare co-autorizzato. Nel caso in cui una di tali persone risulti assente, di fronte ad un diniego di accesso non si può opporre alcunchè.
col nuovo decreto 447 si stabilisce che:
Art. 16
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.